E’ possibile ottenere un supporto economico per la mia malattia?

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La diagnosi di tumore può causare importanti cambiamenti della tua situazione economica.

Alcuni trattamenti sanitari, specie se non condivisi dal Sistema Sanitario Nazionale, potrebbero non essere gratuiti. Inoltre, specie per chi è un libero professionista, il fatto di ridurre o interrompere l’attività lavorativa può avere un impatto economico importante.

Gli assistenti sociali del Distretto Sanitario, così come i sindacati di categoria e i patronati possono darti consigli sulle facilitazioni e sul supporto economico a cui potresti aver diritto.

Esso, diretto o indiretto, è legato a normative nazionali, al contratto di lavoro, a normative regionali, a regolamenti comunali. Per questo è necessario che, oltre le norme nazionali, tu sia informato di eventuali normative o regolamenti regionali o comunali.

E’ evidente che, se sei un dipendente a tempo indeterminato, esistono tutele che ti assicurano, almeno per un certo periodo, la retribuzione per malattia. Per i dipendenti a tempo determinato va fatta una valutazione caso per caso, in base al contratto, e per questo può supportarti un patronato o un sindacato di categoria.

Di seguito vengono riportate le facilitazioni o le indennità a cui hanno diritto i malati di tumore. 1

 

ESENZIONE DAL TICKET1

Vi è l’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami relativi alla cura del tumore da cui si è affetti e delle eventuali complicanze e per la riabilitazione. Il riconoscimento dell’invalidità civile del 100% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e per visite per tutte le patologie.

 

PROTESI1

Il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa ausili e protesi alle persone con invalidità superiore al 33%, alle donne mastectomizzate, agli amputati d’arto, agli stomizzati, ai laringectomizzati, anche se l’invalidità non è ancora ufficialmente riconosciuta ma le pratiche per il riconoscimento sono state avviate.

 

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE1

Se il paziente ha un’invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99% o al 100% ha diritto, rispettivamente, all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità.

Per invalidi civili si intendono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età" (art. 2 L. 118/1971 modif. art. 6 D. lgs. 509/1988).

La domanda per ottenere la pensione di inabilità o l’assegno di invalidità civile va fatta all’INPS per via telematica (i patronati possono essere di supporto).

Possono fare domanda i cittadini italiani, cittadini degli stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra comunitari o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia (cfr. Corte Cost. Sent n. 187 del 28/5/2010).

Il D. M. Sanità 5/2/1992 ha definito le percentuali di invalidità che danno diritto ai benefici.

Sulla base dell’art. 130 D. lgs. 112/1998, il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS, che ha la gestione di un apposito fondo. Una volta riconosciuto il diritto, il pagamento può essere erogato tramite un ufficio postale o una banca.

 

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO1

Se viene riconosciuta un’invalidità permanente del 100% e il malato non è autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, si può richiedere anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Ciò sulla base della Legge 18/1980, della Legge 508/1988, del D. lgs. 509/1988. L’indennità, in base all’art. 1, co. 3, L. 508/1988, è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

L’indennità di accompagnamento viene erogata a domanda dall’INPS, e ha la funzione di supportare le famiglie che si prendono l’onere di gestire il proprio congiunto, in tal modo evitandone il ricovero in strutture dedicate.

 

INDENNITÀ DI FREQUENZA1

In base alla Legge 289/90, l’indennità di frequenza è dovuta ai minori con patologie tumorali che frequentino scuole di ogni ordine e grado, centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale. Non è dovuta a chi usufruisce di indennità di accompagnamento o è ricoverato (bisogna ricordarsi di comunicare i periodi di ricovero).

Quindi si può fare richiesta laddove le condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 467/2002) ha sancito che l'indennità di frequenza spetta anche ai minori fino a tre anni che frequentano l'asilo nido, previa presentazione di domanda corredata da certificato di frequenza all'asilo nido (cfr. circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2003).

Al compimento della maggiore età decade il diritto all’indennità, ma, in base all’art. 25, co. 5, L.114/14 “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.”

 

ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI1

Stante il fatto che di anno in anno la materia fiscale viene modificata, è consigliabile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), a un patronato o a un commercialista.

 

Glossario

Referenze

  1. AIMAC. Diritti del malato. Accesso: Gennaio 2017