Il diritto ad essere informato
Il malato ha diritto ad un'informazione chiara e completa sulle sue condizioni di salute e sul decorso della malattia; inoltre ha diritto a ricevere le opportune informazioni relative al percorso terapeutico cui può essere sottoposto nonché alle eventuali terapie alternative e alla prognosi.1, 2
Tutte le informazioni in merito allo stato di salute e alle condizioni mediche di un malato di cancro, alla diagnosi, prognosi e trattamento e tutte le altre informazioni di tipo personale sono riservate e devono essere trattate come tali nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla privacy 3; tali informazioni inoltre devono rendere possibile la stesura del consenso informato come presupposto di ogni atto medico o della partecipazione a ricerca e didattica medica.4
Il malato di cancro ha diritto a non essere informato su sua esplicita richiesta2; in tal caso può indicare la persona che, eventualmente, deve essere informata per suo conto, fornendo esplicita autorizzazione scritta.2
Glossario