Il diritto ad essere informato

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Il malato ha diritto ad un'informazione chiara e completa sulle sue condizioni di salute e sul decorso della malattia; inoltre ha diritto a ricevere le opportune informazioni relative al percorso terapeutico cui può essere sottoposto nonché alle eventuali terapie alternative e alla prognosi.1, 2

 

Tutte le informazioni in merito allo stato di salute e alle condizioni mediche di un malato di cancro, alla diagnosi, prognosi e trattamento e tutte le altre informazioni di tipo personale sono riservate e devono essere trattate come tali nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla privacy 3; tali informazioni inoltre devono rendere possibile la stesura del  consenso informato come presupposto di ogni atto medico o della partecipazione a ricerca e didattica medica.4

 

Il malato di cancro ha diritto a non essere informato su sua esplicita richiesta2; in tal caso può indicare la persona che, eventualmente, deve essere informata per suo conto, fornendo esplicita autorizzazione scritta.2

Glossario

Referenze

  1. Carta Europea diritti malato di cancro 2014 Art 1 Accesso: Febbraio 2017
  2. Assemblea European Cancer Leagues Oslo 2002 art IV. DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO. Accesso: Febbraio 2017
  3. Parlamento Italiano. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Accesso: Febbraio 2017
  4. CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014 Titolo IV. Accesso: Febbraio 2017